L'IMPRENDITORE ARTIGIANO


La Legge 443/1985 ha definito le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana:


È imprenditore artigiano colui che svoge un’attività che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, la somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa e:

  • abbia compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età);
  • eserciti l’attività personalmente, profesionalmente e in qualità di titolare dell’impresa artigiana;
  • eserciti nei limiti dimensionali previsti dalla legge 463/1959 (art.4);
  • assuma la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
  • svolga in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo. Abitualità, prevalenza e manualità devono essere determinanti e continuative per l'azienda sia che si tratti di attività di produzione e di beni quanto in quella di prestazione di servizi.

(legge n.463/1959; legge n.443/1985; legge n.133/1997; legge n.57/2001)


LIMITI DIMENSIONALI


L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

  1. per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  2. per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  3. per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
  4. per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  5. per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

COMPUTO DEI DIPENDENTI


Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

  1. non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25) , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
  2. non sono computati i lavoratori a domicilio (di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877) , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
  3. sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
  4. sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 
  5. non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
  6. sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

L'IMPRESA FAMILIARE

 

Tutti i componenti dell’impresa familiare sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Commercio, in quanto la sua costituzione presuppone, ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ. e del d.p.r. 597/73 art. 5 e d.p.r. 917/86 art. 5 (disciplina fiscale) che titolare e coadiuvanti della impresa stessa svolgano la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza (circ.n 80/93).

 

LA SOCIETÀ

 

La società si costituisce con atto pubblico (atto notarile) depositato al Registro Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente. L’impresa artigiana così costituita deve iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane (AIA) che è tenuto da un'apposita Commissione Provinciale che valuta i requisiti di iscrivibilità di un'impresa. Si distinguono le società di persone e le società di capitali (artt. 2247 cod. civ. e seguenti ).

 

SOCIETÀ DI PERSONE

  1. società in nome collettivo (Snc)  artt. 2291 - 2312  cod. civ. I soci di una s.n.c. possono chiedere la qualifica artigiana, a condizione che la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale.
    I familiari che svolgono attività lavorativa nella società con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati all’iscrizione come coadiutori.(circ. 29/84; circ. 94/87)
  2. società in accomandita semplice s.a.s.  (L. 133/97, art. 1,comma 2, lett. b;circ. 179/1997); (circ. 126/97); (circ. 180/1997); (circ. 150/2001)) 
    Fino a tutto il 1996 le Sas non erano considerate imprese artigiane; la Legge 133/1997 ha esteso ai soci accomandatari di tali società la tutela previdenziale della Gestione Artigiani, semprecchè tutti i soci accomandatari abbiano i requisiti di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo e non siano anche soci unici di Srl o soci di altra Sas.Il socio accomandante che presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare, mancando il requisito della responsabilità. Può eventualmente essere iscritto come familiare coadiutore o come dipendente, ricorrendone i presupposti. circ. n. 80/1993
  3. L'obbligo assicurativo e contributivo nei confronti dei soci accomandatari di Sas decorre dal 1° giugno 1997 o dal mese in cui il singolo soggetto ha iniziato la propria attività in qualità di socio se successiva alla citata decorrenza.
    La legge 133/1997, inoltre, non ha previsto la possibilità di versare contribuzione per i periodi anteriori all'entrata in vigore della nuova norma, durante i quali i soci accomandatari di società in accomandita semplice hanno svolto attività lavorativa.
    Deve pertanto considerarsi esclusa la possibilità di versare i contributi per i periodi pregressi sia con le norme comuni, sia con i criteri previsti dall'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338 (costituzione rendita vitalizia).

SOCIETÀ DI CAPITALI


  1. società per azioni (Spa) non hanno i requisiti per l'iscrizione al'Albo Imprese Artigiane e quindi i soci non hanno tutela previdenziale come lavoratori autonomi; 
  2. società cooperative,  i soci di cooperative, devono  con un regolamento approvato dall'assemblea, decidere il tipo di rapporto, subordinato o autonomo, che intendono attuare. Secondo l'orientamento prevalente, quando si parla di rapporti di natura autonoma ci si riferisce alle casistiche contrattuali iscrivibili alla Gestione Separata;
  3. società a responsabilità limitata con socio unico (s.r.l. uninominali) 
    Fino a tutto il 1996 le Srl con socio unico non erano considerate imprese artigiane; la Legge 133/1997 ha esteso ai soci di tali società la tutela previdenziale della Gestione Artigiani, semprecchè il socio abbia i requisiti di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo e di amministrazione e non siano anche socio unico di Srl o soci di altra Sas.
     
    L'obbligo assicurativo e contributivo nei confronti di tali soggetti decorre dal 1° giugno 1997 o dal mese in cui il ha avuto inizio l'attività in qualità di socio se successiva alla citata decorrenza.
    Non è prevista, inoltre, la possibilità di versare contribuzione per i periodi anteriori all'entrata in vigore della nuova norma, durante i quali i soci unici di Srl hanno svolto attività lavorativa.
    Deve pertanto considerarsi esclusa la possibilità di versare i contributi per i periodi pregressi sia con le norme comuni, sia con i criteri previsti dall'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338 (costituzione rendita vitalizia).
  4. società a responsabilità limitata con pluralità di soci (s.r.l. plurinominali) 
    (L. 57/2001) 
    La possibilità di avere il riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l. con pluralità di soci, e la conseguente tutela previdenziale, è stata prevista dall’art.13 della L.57/2001, a decorrere dal 01.04.2001, “semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno solo nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società”.
    Per questa categoria di imprenditori la qualifica artigiana è facoltativa e quindi attivabile a domanda.

(circ.163/1997); (circ.126/97); (circ. 180/1997);  (circ.121/1998); (circ. 150/2001); (140/2001);


N.B. Dal 01/06/1997, le s.r.l. uninominali (un solo socio), sono obbligate ad iscriversi all’Albo Imprese Artigiane e conseguentemente al pagamento dei contributi previdenziali.
Dal 01/04/2001, le s.r.l. plurinominali (con più soci), hanno la facoltà (quindi non l’obbligo) di iscriversi all’Albo imprese Artigiane e versare i contributi previdenziali. Nel caso in cui decidano di iscriversi per avere la qualifica artigiana: il capitale sociale, la direzione e l’amministrazione devono essere riferibili alla maggioranza dei soci.

 

Fonte: INPS

Pin It
 

L'Azienda è un istituto economico atto a perdurare nel tempo la quale, per il soddisfacimento dei bisogni umani, compone e svolge in continua coordinazione la produzione o l'acquisto ed il consumo della ricchezza (Zappa).

Art. 2555: l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art. 2082 L'imprenditore: E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

Art. 2083 Il piccolo imprenditore: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente  con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Art. 2086 La direzione dell'impresa: L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.