Informazioni generali – Dichiarazione di successione
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi, i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
- gli amministratori dell’eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.
Soggetti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Come e quando
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.L'ufficio restituisce al dichiarante:
- una ricevuta di accettazione
- le copie necessarie per le volture catastali
- le copie necessarie da presentare all’autorità giudiziaria per il rilascio del certificato di eredità per l'intavolazione, se nella dichiarazione sono presenti immobili situati nelle zone in cui vige il sistema tavolare o dei libri fondiari.
Per il rilascio di ulteriori copie conformi della dichiarazione presentata che, ad esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare titoli, è necessario munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Tutela dei dati personali
(ai sensi del D.LGS. n. 196 del 2003 sulla privacy)I dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte nonché per l’esecuzione degli adempimenti collegati, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, la firma e quelli necessari ad assolvere gli eventuali adempimenti collegati.Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme.
Come versare le imposte
Il versamento dell'imposta di successione
L’imposta di successione liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:- almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
- la parte restante, in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro
- tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.