Dichiarazione di Successione

Informazioni generali – Dichiarazione di successione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.

Soggetti esonerati

Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Come e quando

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della  successione che  coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.

Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione  Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.L'ufficio restituisce al dichiarante:

  • una ricevuta di accettazione
  • le copie necessarie per le volture catastali
  • le copie necessarie da presentare all’autorità giudiziaria per il rilascio del certificato di eredità per l'intavolazione, se nella dichiarazione sono presenti immobili situati nelle zone in cui vige il sistema tavolare o dei libri fondiari.

Per il rilascio di ulteriori copie conformi della dichiarazione presentata che, ad esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare titoli, è necessario munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

Tutela dei dati personali

 

(ai sensi del D.LGS. n. 196 del 2003 sulla privacy)I dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte nonché per l’esecuzione degli adempimenti collegati, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, la firma e quelli necessari ad assolvere gli eventuali adempimenti collegati.Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme.

Come versare le imposte

 

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di questi tributi va utilizzato il il modello F24. Fino al 31 dicembre 2016 si può utilizzare il modello F23.
Il versamento dell'imposta di successione
L’imposta di successione liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
  • almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Questa rateazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.Il mancato pagamento della somma iniziale entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, così come quello di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione. L'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con sanzioni e interessi. L'iscrizione a ruolo non è comunque eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:
  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro
  • tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche con riguardo al versamento in unica soluzione.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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SERVIZIO “NUOVO PREVIDENZA PLUS”

Il servizio Previdenza Plus è stato integralmente rinnovato: consente di effettuare un’analisi dettagliata ed aggiornata della posizione contributiva INPS, al fine di capire come e quando andare in pensione, con sicurezza ed oggettività, secondo la normativa vigente.

Si precisa che, nonostante i fondi ex-INPDAP ed ex-ENPALS siano confluiti sotto l’amministrazione INPS, ad oggi i rispettivi database non risultano ancora integrati: non è quindi possibile effettuare elaborazioni previdenziali su contributi diversi da quelli INPS.

 Previdenza Plus offre un output di elaborazione previdenziale che comprende:

Elaborazione dei dati anagrafici del soggetto;

Decorrenza e tipologia di pensione;

Analisi della risultanza del Regime Generale;

Analisi della risultanza della Gestione Separata;

Ipotesi di totalizzazione;

Calcolo dell’importo dell’assegno pensionistico previsto in base alla presente situazione contributiva INPS;

Elementi utili al calcolo dell’assegno di pensione;

Osservazioni sulle particolarità della posizione contributiva.

 

A seguito dell’elaborazione sviluppata, sarà anche possibile utilizzare:

 

 ►un Integratore Previdenziale, per inserire nuovi periodi non accreditati a completamento della situazione previdenziale certificata dall’INPS (servizio di leva, periodi di studio non coperti da attività lavorativa o maternità)

un Simulatore Previdenziale, che consente di inserire i dati delle potenziali variazioni contributive future per verificarne l’impatto sull’elaborazione ottenuta.

 

Previdenza Plus consente inoltre di usufruire di:

Eventuali conteggi di pensioni di invalidità, inabilità ed ai superstiti;

Schede di aiuto alla lettura ed alla decodifica dei dati inclusi nell’elaborazione previdenziale;

Scheda dinamica di check up previdenziale contenente un questionario creato sulla specifica situazione previdenziale del soggetto assistito, al fine di valutare eventuali recuperi di quanto non correttamente assegnato.