Tenuta delle Scritture Contabili

Star Servizi Italia per l’elaborazione della contabilità sia ordinaria che semplificata provvede alla registrazione di fatture, corrispettivi, prime note; alla stampa dei registri IVA, del libro giornale, dei beni ammortizzabili e di ogni altro registro reso obbligatorio dal tipo, dimensione e struttura dell’azienda. Predisponiamo e compiliamo la dichiarazione periodica IVA, la liquidazione IVA con contestuale fornitura delle relative deleghe di pagamento trasmesse in via telematica dietro autorizzazione del cliente. Provvediamo ad espletare ogni pratica resa necessaria dalle disposizioni di legge in materia di contabilità delle imprese, lavoratori autonomi ecc. 

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Una delle valutazioni importanti all'atto della nascita di un'attività è senz'altro la scelta del regime fiscale da adottare. I regimi fiscali sono un opzione ed in alcuni casi obblighi di come tenere le scritture contabilità ai fini delle imposte sul reddito e sulla disciplina riguardante l'iva.

I regimi fiscali sono:

1. Regime Forfettario

2. Regime delle nuove attività produttive (Abolito e sostituito)

3. Regime degli Ex Minimi (Abolito e sostituito)

4. Regime Semplificato

5. Regime Ordinario

A seconda del regime cambiano le regole sull'imposizione da applicare in fase della dichiarazione dei redditi e su come calcolare il reddito d'impresa. 

Regime Forfettario


Il nuovo regime forfettario è il regime naturale e abolisce alcuni regimi fiscali vigenti. Pertanto sono in vigore i seguenti regimi fiscali:

1. Regime di contabilità semplificata.

2. Regime di contabilità ordinaria.

3. Regime forfettario.

Pertanto si è abolito il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino" - articolo 13 della legge 388/2000), il regime contabile agevolato per gli "ex minimi" (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011) e il regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi" - articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011). Il regime dei minimi è l'unico regime fiscale che rimane in vigore nel 2015 fino al compimento dei 5 anni o al raggiungimento dell'età anagrafica di 35 anni, per quanti hanno aperto la partita IVA nel 2014 con i superminimi,tuttavia se possiedono i requisiti, possono passare al nuovo regime forfetario. Il nuovo regime forfetario e' riservato alle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). Non e' pero' riservato soltanto ai giovani o ai soggetti che intraprendono una nuova attivita'; rappresenta anzi un regime naturale, ad accesso automatico, per chi rispetta certe condizioni (e' comunque consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale).

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Accedono al regime (in automatico, salvo opzione per il passaggio al regime ordinario) i soggetti che nell'anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
Come anticipato i requisiti di accesso vanno verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 

Il regime e' comunque precluso ai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • non residenti (salvo il solo caso di soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del loro reddito);
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contestualmente all'esercizio dell'attivita' in proprio, partecipano a societa' di persone, associazioni professionali o S.r.l. "trasparenti".

I soggetti che confluiscono al nuovo regime:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili: e' previsto solo l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • sono esonerati dall'applicazione dell'IVA (salvo in caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a 10.000 euro e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge); non possono quindi esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle spese sostenute, benche' inerenti l'attivita';
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui compensi conseguiti e non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
  • non sono soggetti agli studi di settore e/o ai parametri;
  • sono esonerati dallo spesometro, dalla comunicazione black list e dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute; restano pero' soggetti all'invio degli elenchi Intrastat.

Con questo regime particolarmente vantaggioso è preventista un'aliquota sostitutiva IRPEF del 15% ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Il regime non ha una scadenza, fino a quando si mantengono i requisiti di fatturato.
 

Regime Semplificato

Le imprese individuali e le società di persone e assimilate, entrano e permangono nel regime di contabilità semplificata se i loro ricavi nell’arco di 1 anno solare, non superano i seguenti limiti: euro 400.000,00 per le prestazioni di servizi e euro 700.000,00 per tutte le altre attività. Le nuove imprese che aprono la Partita IVA nel 2015 entrano nel regime contabile semplificato se, al momento dell'istanza per l'attribuzione del numero di partita IVA viene indicato un volume d’affari presunto che non superi le soglie di ricavi sopra indicate. Dal secondo anno in poi, invece, per determinare il tipo di regime da adottare, si dovrà tenere conto dell’ammontare dei ricavi relativi all’anno precedente. Qualora l’impresa effettui più di un'attività, si dovrà far riferimento all’attività prevalente esercitata, ossia, quella che produce il maggior ricavo, se non viene effettuata la distinzione, si considereranno prevalenti le altre attività e il limite di ricavi a 700 mila euro.

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Gli obblighi dei contribuenti nel regime della contabilità semplificata sono: 

  • Registri IVA: obbligo di registrazione di tutte le fatture di acquisto e cessioni, oneri deducibili ai fini di imposta sui redditi e fuori campo IVA.
  • Registro incassi/pagamenti entro 60 giorni dall'incasso realizzato e dei pagamenti effettuati.
  • Registro dei beni ammortizzabili: non è obbligatorio solo se l’imprenditore è in grado di fornire all’Agenzia delle Entrate gli stessi dati che risulterebbero dalla tenuta del registro stesso
  • Libro Unico del Lavoro: in caso di dipendenti.

Semplificazioni e agevolazioni per i contribuenti

Per i soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata, sono previste delle semplificazioni e delle agevolazioni che sono:

  • Bilancio non obbligatorio
  • Esonero dalla tenuta di libri contabili come il libro giornale, il libro inventari, le scritture ausiliarie.
La Legge n. 383 del 18/10/2001 ha abolito l’obbligo di bollatura del registro dei beni ammortizzabili e dei registri IVA, per cui l’unico adempimento che permane sui contribuenti è la numerazione progressiva delle pagine da parte del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture, inoltre per loro possibilità di annotare le spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulativamente nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a patto che tali spese risultino regolarmente annotate nel Libro Unico del Lavoro.


 

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