I sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.)
devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi. La dichiarazione si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario. In relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli con i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario).
Il modello 770 Ordinario, invece, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:
- ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio
- versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.
Chi deve presentare il modello 770 Semplificato?
Devono presentare il 770 semplificato:
- i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori per i quali hanno trattenuto: la ritenuta alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi dovuti all’Inail.
- società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
- enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Università statali, Regioni, Province, Comuni) e gli enti privati residenti nel territorio dello Stato
- associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
- società di persone, di armamento e di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti nel territorio dello Stato
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
- gruppi europei d’interesse economico (Geie)
- persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e imprese agricole
- curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto
- soggetti che corrispondono redditi esenti da Irpef ma che sono assoggettati a contribuzione Inps (per esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia)
- amministrazioni dello Stato
- intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati
- soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte
- titolari di posizione assicurativa Inail che hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi al personale assicurato.
Fonte: Agenzia delle Entrate














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